Archivi giornalieri: 10 Settembre 2020

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte III

Le regole fondamentali della finanza islamica

 

Se, agli esordi, la finanza islamica era considerata una nicchia del mercato finanziario mondiale, in base al tasso costante di crescita annuo, superiore al 10%, si può prevedere che, nel giro di un ventennio, questo particolare settore della finanza verrà ad occupare un posto di grande rilievo, a livello internazionale, sulla base di diverse potenzialità: la ricchezza finanziaria accumulata da alcuni paesi di confessione islamica, pronta ad essere investita anche in paesi non-islamici, purché gli investimenti siano conformi ai principi delle legge coranica; la presenza in molti paesi occidentali (USA, Gran Bretagna, Germania e Francia) di numerose comunità islamiche, che vogliono investire, in modo lecito, secondo le regole del Corano; la limitata diffusione di servizi bancari e finanziari nei paesi islamici, che prelude ad una forte espansione degli stessi; la disponibilità di alcuni paesi occidentali a modificare le loro norme interne, di natura fiscale, immobiliare e sulla gestione del rischio (anche con i doppi regimi), per poter favorire, sul territorio, la presenza operativa di banche islamiche (l’esempio inglese – e francese – resta il più pertinente, con la prima banca islamica, 2004, in Europa, la Islamic Bank of Britain, sulla base del principio “no obstacles, no special favors); l’offerta crescente, da parte delle banche tradizionali occidentali, di prodotti finanziari “Shari’ha compliant”, per attirare clienti di fede islamica; le emissioni di obbligazioni islamiche (sukuk), negoziate alla Borsa di Londra, che interessano non solo emittenti, residenti in paesi islamici, ma anche emittenti occidentali (nel 2004, il Land della Sassonia-Anhalt ha emesso 100 milioni di euro di sukuk e il governo inglese ha annunziato di voler finanziare il suo deficit con emissioni di sukuk); il credit crunch della finanza occidentale ha accentuato l’interesse, anche in Occidente, per la finanza islamica, in relazione ai principi e alle regole, che la governano; la standardizzazione dei contratti islamici, che favorisce la loro diffusione; la discussione in corso, in Occidente, su come ancorare la finanza occidentale a principi etici, porta ad un obiettivo avvicinamento alla finanza islamica. Si è già chiarito, nei precedenti articoli, che la finanza islamica si basa sui principi dell’Islam e sulla legge coranica, la Shari’ha, ricavata dal Corano, e la Sunnah, che raccoglie gli atti e i detti del profeta Maometto. La Shari’ha viene interpretata dalle diverse scuole di pensiero del mondo islamico, anche se la confessione sunnita risulta prevalente e riguarda il 90% della popolazione islamica mondiale. Le scuole sunnite di diritto coranico dominanti sono quattro e adeguano la legge coranica all’evoluzione tecnologica, secondo il principio di analogia (in tal modo, il divieto dell’alcol è stato esteso alle droghe): la Shafi, diffusa in Malesia; l’Hanbali, diffusa in Arabia Saudita; l’Hanafi, diffusa in Pakistan; la Maliki, diffusa in Africa. Vale la pena, adesso, approfondire la struttura del contratto più diffuso della finanza islamica: il murabaha. Viene applicato ogni volta che il cliente di una banca islamica ha bisogno di una finanziamento per l’acquisto di un bene (sia esso una casa di abitazione o, ad esempio, il capitale della Aston Martin, acquistato dal fondo del Kuwait, Investment Dar, per una cifra di 1,3 miliardi di dollari). A differenza della finanza non islamica, che corrisponde a questa richiesta, mettendo a disposizione i capitali necessari, contro il pagamento di un interesse e la prestazione di adeguate garanzie, con il murabaha è la banca ad acquistare direttamente il bene e a rivenderlo immediatamente al cliente, con un margine che è funzione del valore del denaro, per il tempo concesso in dilazione di pagamento. I passaggi-chiave del murabaha sono tre: il cliente manifesta alla banca islamica la volontà di acquistare un bene, ad un determinato prezzo, e con consegna a data certa; la banca acquista il bene dal fornitore e lo vende al cliente; il cliente accetta l’offerta e acquista la proprietà del bene, contro il pagamento del prezzo, alla data convenuta. Naturalmente il murabaha può contenere altre clausole a carico del cliente, garanzie e obblighi di indennizzo in caso di default. Esiste anche un murabaha inverso, detto Tavarruq, che tende a soddisfare una pura esigenza di finanziamento del cliente, per cui non viene accettato da tutte le scuole di diritto coranico. Il musharaka, invece, è il contratto tipico per le operazione di venture capital e viene impiegato per finanziare i grandi progetti a lungo termine (autostrade, pozzi di perforazione petrolifera). Dall’analisi di tutti i tipi di contratto si evidenza un dato costante: l’ancoraggio ad un asset reale e la condivisione del rischio operativo del cliente. Questo dato sta facendo assumere alla finanza islamica un valore sempre più attrattivo, agli antipodi della finanza creativa occidentale e della filosofia dei derivati, per cui appare più sicura, per gli stessi investitori occidentali, di quanto non sia la finanza tradizionale, slegata dai beni sottostanti e, quindi, sempre più carica di rischi.