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Globalizzazione asimmetrica. Ricchi col lavoro dei poveri

 

di

Gabriele Zuppa

 

 

Unequal exchange (scambio ineguale) è la sostanza dei rapporti economici – e, quindi, politici – che sussistono tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri del mondo. Un articolo di Jason Hickel, Dylan Sullivan e Huzaifa Zoomkawala, appena pubblicato, ha fatto il punto sulla questione e calcolato a quanto ammonta il saccheggio nel sistema mondiale globalizzato…

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J.-F. Millet, “Le spigolatrici” (1857)

 

 

 

 

Alcune riflessioni sul tempo presente attraverso i concetti di “Leadership” ed “Etica”

 

Dedicate al prof. Antonino Giannone*  nel giorno del suo genetliaco

 

 

L’era digitale in cui stiamo vivendo è un periodo decisamente tormentato. Le tecnologie che adoperiamo sono mutate rispetto a qualche decennio fa e i cambiamenti che queste hanno portato non sono stati affrontati sempre con tempestività. Le imprese si trovano al centro di questo processo di evoluzione e cambiamento continuo. Sfide diverse si presentano alla società e per questo è necessario trovare nuovi modelli organizzativi, nuove strategie e nuovi modi di pensare per affrontare il mercato. Bisogna saper prendere decisioni per raggiungere specifici obiettivi. Senza piani strategici le aziende restano fragili. In questi contesti, i codici etici assumono capitale importanza. Il rispetto di valori etici come l’onestà, la trasparenza, la giustizia, la moralità è dovuto non solo dai dipendenti, ma dall’intero management. Servirebbe un recupero dell’etica, che, nella società della globalizzazione, è caduta in ogni professione e attività. Bisognerebbe riscoprire i principi e i comportamenti ispirati dalle virtù umane, tramandate, sin dai tempi antichi, dai grandi filosofi greci e latini e, poi, dai pensatori moderni e contemporanei. Apprendere e imparare i valori fondamentali e fondanti dell’uomo, che hanno caratterizzato la sua storia, per ridurre il degrado delle relazioni sociali ed economiche nella società globalizzata, dove prevale la spietata logica del più forte, quella dell’avere rispetto all’essere. Le imprese hanno conquistato il potere d’azione, finora addomesticato con la politica dello Stato sociale del capitalismo. Con la globalizzazione, le imprese sono arrivate a detenere un ruolo chiave non solo nell’organizzazione dell’economia ma anche in quella della società nel suo complesso. L’economia che agisce in maniera globale sgretola i fondamenti degli Stati-Nazione e della loro economia nazionale. Il potere delle imprese internazionali si fonda sulla possibilità di esportare i posti di lavoro dove ciò è più conveniente. Negli ultimi anni, il concetto di etica sembra sia diventato protagonista del dibattito economico: sempre più spesso si usano espressioni come finanza etica, commercio etico, etica degli affari, e tutte le maggiori aziende internazionali si sono dotate di un codice etico. Fa da contraltare a questa apparente “eticizzazione” dell’economia una crisi gravissima, interpretabile anche come la conseguenza e il frutto di comportamenti eccessivi e spregiudicati da parte di alcuni operatori economici. La spiegazione di questo paradosso potrebbe risiedere nel fatto che la domanda di comportamenti etici è una reazione e, appunto, una prevedibile risposta alla crisi attuale, ma anche che la professione di eticità sia in questa fase un mero strumento di marketing usato per mascherare e giustificare comportamenti che, nella sostanza, continuano a essere tutt’altro che etici. L’eredità spirituale dell’ultimo conflitto mondiale è forse l’aver mostrato che l’etica si fonda più che sulle buone intenzioni sull’assumersi pienamente le proprie responsabilità verso gli altri. L’etica è, innanzitutto, un problema di assunzione in prima persona di responsabilità verso una collettività. Ne consegue che l’economia che regola gli scambi tra collettività di attori, tanto a livello di impresa che di interi sistemi economici, sia un campo privilegiato per lo svolgimento del discorso etico. A livello di impresa, può essere opinabile e non oggettivamente misurabile determinare se e quanto una certa azienda, nel suo complesso, sia etica. L’etica dell’impresa può essere vista come il prodotto dei valori che tengono insieme il gruppo e dei meccanismi che premiano il rispetto di questi valori. L’implicazione operativa per i tutti i membri dell’impresa, e soprattutto per i vertici, è che da un lato i valori devono essere chiaramente definiti e comunicati, e, dall’altro, che la devianza dai principi deve essere esplicitamente sanzionata anche se ciò avvenisse a discapito del ritorno economico di breve. A livello di intero sistema economico, se la diatriba teorica sulla eticità del principio del mercato versus altre forme di organizzazione economica tende ad apparire sterile, il focus del confronto dovrebbe piuttosto essere su quali meccanismi, regole e correttivi possano essere introdotti per migliorare il sistema rendendolo tangibilmente più giusto ed equo. Anche in questo caso, la riposta migliore sta nel riconoscimento dei valori condivisi in cui una comunità locale, nazionale o internazionale si riconosce, e su cui ha deciso di fondare la propria vita civile e il proprio destino. Troppo spesso si dimentica il ruolo fondante e preordinato rispetto agli aspetti economici che le dichiarazioni dei valori di libertà, uguaglianza e di ricerca della pace hanno nella nostra Carta Costituzionale o nella Carta dei diritti dell’Unione Europea, e perfino in un documento che regolava solo transazioni squisitamente commerciali come il Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Solo alla luce di questi valori si può raccogliere la “sfida etica” della globalizzazione per ristabilire il primato delle regole, ritrovando il difficile ma imprescindibile equilibrio tra efficienza, equità, libertà e benessere.

 

* Docente di Leadership and Ethics presso Icelab, del Politecnico di Torino, ICT for Logistics and Enterprises Center e docente presso la Link Campus University di Roma, nel corso di Laurea Magistrale in Business Management e Gestione Aziendale. Dopo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino e le specializzazioni in Management in Italia e all’estero (Londra, Parigi, Zurigo, San. Francisco, New York), ha ricoperto ruoli di direzione, fino a direttore Generale e Consigliere di Amministrazione, in aziende industriali e di servizi di assistenza ospedaliera e sanitaria. Pubblicazioni: Etica professionale e Leader nella società della Globalizzazione (ed. CLUT Torino); Etica professionale e Relazioni industriali (ed. CLUT); Strategie aziendali (ed. CLUT); Valori fondanti ed etica per la società della globalizzazione (ed. Mazzanti, Venezia); Elementi di politica aziendale e innovazione tecnologica (ed. Cacucci, Bari), oltre a centinaia di articoli su riviste specializzate e siti web. Socio onorario dell’Accademia di storia dell’Arte sanitaria. Socio fondatore del CEIIL (Centro economia industria informatica e lavoro). In uscita, per Eurilink University Press (giugno 2020), LEADERSHIP AND ETHICS NELLA SOCIETÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE – Compendio di lezioni e seminari.

 

 

 

 

 

NASpI: sollievo, solo momentaneo, per i lavoratori stagionali

 

Questo articolo fa seguito ad uno precedente (leggi). Avevamo promesso di seguire la delicata questione dei sussidi di disoccupazione ai lavoratori stagionali. Eccone gli sviluppi. Continueremo, comunque, a tenervi aggiornati!

Dopo la pubblicazione dei nuovi decreti attuativi del Jobs Act (D. Lgs. n. 148 e n. 150 del 2015), l’INPS, il 27 novembre scorso, ha diramato la Circolare n. 194, con misure importanti per i disoccupati e per gli ammortizzatori sociali a loro collegati. A cambiare è, innanzi tutto, la durata massima della NASpI: l’art. 43, comma 3 del D. Lgs. n. 148 del 2015, dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale prevedeva che,images per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane, ovvero un anno e mezzo. L’abrogazione dell’ultimo periodo del succitato articolo, comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno successivamente al 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta, in proporzione al numero di settimane di contribuzione utile, presenti nel quadriennio di osservazione, per una durata fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Il correttivo tanto atteso che, invece, dà sollievo alle pene dei lavoratori stagionali nel nostro paese, è contenuto nel comma 4 dell’art. 43 del  D. Lgs. n. 148 del 2015. La norma, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale stabilisce che, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, fruite negli ultimi quattro anni. Ne consegue che, qualora la durata della NASpI, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore ai sei mesi, sono computati, ai fini della determinazione della durata della prestazione, i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e di miniASpI 2012, fruite nel quadriennio di osservazione. Attenzione, la durata della NASpI così calcolata non può, in ogni caso, eccedere i sei mesi. L’INPS precisa che il calcolo dell’indennità NASpI, secondo quanto disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, che dia luogo alla domanda di NASpI, sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Trattandosi, dunque, di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, l’INPS ha ritenuto necessario stilare una lista preliminare delle attività economiche di interesse e, di conseguenza, dei lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della NASpI. In particolare, l’elenco comprende: alberghi e villaggi turistici, affittacamere e B&B; rifugi montani, colonie e ostelli della gioventù; stabilimenti balneari; bar e ristoranti (anche ambulanti); pasticcerie e gelaterie; tour operator; agenzie di viaggio; guide e accompagnatori turistici; stabilimenti termali. Tuttavia, non affrettatevi a stappare lo champagne! Trattasi sicuramente di misure molto positive, ma i cui vincoli sono piuttosto stringenti.naspi-continua-la-battaglia-dei-lavoratori-stagio-96722 In primo luogo, come già detto, si tratta di una misura correttiva, che non avrà vita lunga: come si legge chiaramente dal dettato normativo, infatti, il nuovo calcolo riguarderà solamente gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015. Quindi, nelle more di una modifica strutturale o di un nuovo correttivo, agli stagionali che perderanno il lavoro nel 2016 si applicherà la regola generale. Non bastasse a smorzare gli entusiasmi, vi è un altro vincolo, più forte, che è il “solito” di bilancio: è stabilito che l’INPS dovrà provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari, derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa (32,8 milioni per il 2015 e 64,6 milioni per il 2016) si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla rideterminazione del beneficio in questione.

Giuseppe De Simone

 

NASpI: stangata quasi certa ai lavoratori stagionali

 

Dal 1° Maggio 2015 entrerà in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), la nuova indennità di disoccupazione prevista dal Jobs Act, che andrà a sostituire i tre-giornivecchi sussidi, ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e mini-ASpI, introdotti con la Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero). A cambiare è praticamente tutto: la platea dei destinatari, i requisiti d’accesso, il calcolo e la durata dell’indennità, i termini di presentazione della domanda e le regole sulla compatibilità con un nuovo lavoro o attività. Il nuovo assegno sarà esteso a tutti coloro che perderanno il lavoro (ad esclusione di dipendenti a tempo indeterminato della P.A. e operai agricoli a tempo determinato o indeterminato), quindi, anche a precari e collaboratori a progetto che non potevano accedere alle vecchie prestazioni ASpI e mini-ASpI, a patto che posseggano tutti e tre i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il testo, inoltre, specifica che il lavoratore deve partecipare ai percorsi di riqualificazione professionale previsti e prender parte alle iniziative di ricollocazione. La misura dell’indennità sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. In quei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nell’anno 2015, all’importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell’anno precedente), la nuova disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile. 54793-bigNei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo di cui sopra, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo stesso. Nuovi anche i massimali: nel 2015, l’assegno mensile non potrà superare l’importo di 1.300 euro, anch’esso rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Diversa anche la progressione nel tempo: la NASpI si riduce del 3% ogni mese successivo al terzo, l’ASpI, di contro, scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il primo anno. Venendo alla nota dolente della riforma, soprattutto per i lavoratori stagionali che risultano essere i più penalizzati dalla stessa, il decreto legislativo che introduce la NASpI prevede, all’art. 5, che il nuovo sussidio di disoccupazione sia corrisposto “mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASPI è corrisposta per un massimo di 78 settimane”. Come si comprende limpidamente, la durata della nuova NASpI è pari alla metà delle settimane lavorate durante l’anno precedente al momento della disoccupazione. In tale calcolo, tuttavia, non si tiene conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione. Nel caso dei lavoratori stagionali, ciò implica (assumendo come esempio di riferimento il caso di un lavoratore che risulta occupato per soli sei mesi in un anno) che saranno considerati utili ai fini del calcolo per la durata del sussidio, i soli sei mesi lavorati nel 2015 e non anche quelli precedentemente lavorati nel 2014 i quali, nella maggior parte dei casi, sono già stati utilizzati l’anno precedente per accedere al sussidio della mini-ASpI. In tal modo, per i lavoratori stagionali si prevede una sensibile riduzione del sussidio di disoccupazione che diventerà pari alla metà dei soli mesi lavorati nel 2015 e, quindi, sarà erogato per tre mesi, mentre, con la mini-ASpI, il sussidio poteva essere percepito per sei mesi, poiché il calcolo delle settimane lavorate era spalmato sugli ultimi due anni di contribuzione.stg A seguito del sollevarsi delle prime polemiche, legate ai lavoratori stagionali come destinatari di NASpI, è arrivata una ulteriore precisazione da parte del Ministero del Lavoro: i periodi senza contribuzione, da parte del datore di lavoro o di cassa integrazione a zero ore, sono considerati “neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione”. Lo stesso principio del valore neutro vale anche per il requisito delle trenta giornate di lavoro effettive negli ultimi dodici mesi. Il Ministero conclude informando che tutti gli aspetti controversi saranno chiariti nella circolare attuativa della NASpI che sarà emanata a breve dall’INPS. Ciò che è indubbio, per il momento, è che i lavoratori stagionali perderanno tre mesi di sussidi di disoccupazione, una penalizzazione che, considerato anche lo specifico settore lavorativo, richiede una revisione urgente da parte del legislatore o, comunque, della Previdenza. Ancora più certa è la direzione presa da questo Governo, cosi come dai precedenti: nonostante gli apparenti buoni propositi, si continuano a fare giochetti contabili sulla pelle dei ceti meno abbienti, smantellando, un pezzetto alla volta, quel che resta del nostro Stato sociale. “Ci pisciano in testa e ci dicono che piove!”.

Giuseppe De Simone

Non appena sarà emanata la circolare dall’INPS, aggiornamenti sulla questione saranno immediatamente comunicati ai lettori del blog.