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NASpI: sollievo, solo momentaneo, per i lavoratori stagionali

 

Questo articolo fa seguito ad uno precedente (leggi). Avevamo promesso di seguire la delicata questione dei sussidi di disoccupazione ai lavoratori stagionali. Eccone gli sviluppi. Continueremo, comunque, a tenervi aggiornati!

Dopo la pubblicazione dei nuovi decreti attuativi del Jobs Act (D. Lgs. n. 148 e n. 150 del 2015), l’INPS, il 27 novembre scorso, ha diramato la Circolare n. 194, con misure importanti per i disoccupati e per gli ammortizzatori sociali a loro collegati. A cambiare è, innanzi tutto, la durata massima della NASpI: l’art. 43, comma 3 del D. Lgs. n. 148 del 2015, dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale prevedeva che,images per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane, ovvero un anno e mezzo. L’abrogazione dell’ultimo periodo del succitato articolo, comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno successivamente al 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta, in proporzione al numero di settimane di contribuzione utile, presenti nel quadriennio di osservazione, per una durata fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Il correttivo tanto atteso che, invece, dà sollievo alle pene dei lavoratori stagionali nel nostro paese, è contenuto nel comma 4 dell’art. 43 del  D. Lgs. n. 148 del 2015. La norma, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale stabilisce che, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, fruite negli ultimi quattro anni. Ne consegue che, qualora la durata della NASpI, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore ai sei mesi, sono computati, ai fini della determinazione della durata della prestazione, i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e di miniASpI 2012, fruite nel quadriennio di osservazione. Attenzione, la durata della NASpI così calcolata non può, in ogni caso, eccedere i sei mesi. L’INPS precisa che il calcolo dell’indennità NASpI, secondo quanto disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, che dia luogo alla domanda di NASpI, sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Trattandosi, dunque, di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, l’INPS ha ritenuto necessario stilare una lista preliminare delle attività economiche di interesse e, di conseguenza, dei lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della NASpI. In particolare, l’elenco comprende: alberghi e villaggi turistici, affittacamere e B&B; rifugi montani, colonie e ostelli della gioventù; stabilimenti balneari; bar e ristoranti (anche ambulanti); pasticcerie e gelaterie; tour operator; agenzie di viaggio; guide e accompagnatori turistici; stabilimenti termali. Tuttavia, non affrettatevi a stappare lo champagne! Trattasi sicuramente di misure molto positive, ma i cui vincoli sono piuttosto stringenti.naspi-continua-la-battaglia-dei-lavoratori-stagio-96722 In primo luogo, come già detto, si tratta di una misura correttiva, che non avrà vita lunga: come si legge chiaramente dal dettato normativo, infatti, il nuovo calcolo riguarderà solamente gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015. Quindi, nelle more di una modifica strutturale o di un nuovo correttivo, agli stagionali che perderanno il lavoro nel 2016 si applicherà la regola generale. Non bastasse a smorzare gli entusiasmi, vi è un altro vincolo, più forte, che è il “solito” di bilancio: è stabilito che l’INPS dovrà provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari, derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa (32,8 milioni per il 2015 e 64,6 milioni per il 2016) si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla rideterminazione del beneficio in questione.

Giuseppe De Simone

 

NASpI: stangata quasi certa ai lavoratori stagionali

 

Dal 1° Maggio 2015 entrerà in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), la nuova indennità di disoccupazione prevista dal Jobs Act, che andrà a sostituire i tre-giornivecchi sussidi, ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e mini-ASpI, introdotti con la Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero). A cambiare è praticamente tutto: la platea dei destinatari, i requisiti d’accesso, il calcolo e la durata dell’indennità, i termini di presentazione della domanda e le regole sulla compatibilità con un nuovo lavoro o attività. Il nuovo assegno sarà esteso a tutti coloro che perderanno il lavoro (ad esclusione di dipendenti a tempo indeterminato della P.A. e operai agricoli a tempo determinato o indeterminato), quindi, anche a precari e collaboratori a progetto che non potevano accedere alle vecchie prestazioni ASpI e mini-ASpI, a patto che posseggano tutti e tre i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il testo, inoltre, specifica che il lavoratore deve partecipare ai percorsi di riqualificazione professionale previsti e prender parte alle iniziative di ricollocazione. La misura dell’indennità sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. In quei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nell’anno 2015, all’importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell’anno precedente), la nuova disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile. 54793-bigNei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo di cui sopra, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo stesso. Nuovi anche i massimali: nel 2015, l’assegno mensile non potrà superare l’importo di 1.300 euro, anch’esso rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Diversa anche la progressione nel tempo: la NASpI si riduce del 3% ogni mese successivo al terzo, l’ASpI, di contro, scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il primo anno. Venendo alla nota dolente della riforma, soprattutto per i lavoratori stagionali che risultano essere i più penalizzati dalla stessa, il decreto legislativo che introduce la NASpI prevede, all’art. 5, che il nuovo sussidio di disoccupazione sia corrisposto “mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASPI è corrisposta per un massimo di 78 settimane”. Come si comprende limpidamente, la durata della nuova NASpI è pari alla metà delle settimane lavorate durante l’anno precedente al momento della disoccupazione. In tale calcolo, tuttavia, non si tiene conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione. Nel caso dei lavoratori stagionali, ciò implica (assumendo come esempio di riferimento il caso di un lavoratore che risulta occupato per soli sei mesi in un anno) che saranno considerati utili ai fini del calcolo per la durata del sussidio, i soli sei mesi lavorati nel 2015 e non anche quelli precedentemente lavorati nel 2014 i quali, nella maggior parte dei casi, sono già stati utilizzati l’anno precedente per accedere al sussidio della mini-ASpI. In tal modo, per i lavoratori stagionali si prevede una sensibile riduzione del sussidio di disoccupazione che diventerà pari alla metà dei soli mesi lavorati nel 2015 e, quindi, sarà erogato per tre mesi, mentre, con la mini-ASpI, il sussidio poteva essere percepito per sei mesi, poiché il calcolo delle settimane lavorate era spalmato sugli ultimi due anni di contribuzione.stg A seguito del sollevarsi delle prime polemiche, legate ai lavoratori stagionali come destinatari di NASpI, è arrivata una ulteriore precisazione da parte del Ministero del Lavoro: i periodi senza contribuzione, da parte del datore di lavoro o di cassa integrazione a zero ore, sono considerati “neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione”. Lo stesso principio del valore neutro vale anche per il requisito delle trenta giornate di lavoro effettive negli ultimi dodici mesi. Il Ministero conclude informando che tutti gli aspetti controversi saranno chiariti nella circolare attuativa della NASpI che sarà emanata a breve dall’INPS. Ciò che è indubbio, per il momento, è che i lavoratori stagionali perderanno tre mesi di sussidi di disoccupazione, una penalizzazione che, considerato anche lo specifico settore lavorativo, richiede una revisione urgente da parte del legislatore o, comunque, della Previdenza. Ancora più certa è la direzione presa da questo Governo, cosi come dai precedenti: nonostante gli apparenti buoni propositi, si continuano a fare giochetti contabili sulla pelle dei ceti meno abbienti, smantellando, un pezzetto alla volta, quel che resta del nostro Stato sociale. “Ci pisciano in testa e ci dicono che piove!”.

Giuseppe De Simone

Non appena sarà emanata la circolare dall’INPS, aggiornamenti sulla questione saranno immediatamente comunicati ai lettori del blog.