I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte V

 La gestione dei fondi azionari islamici

 

Di grande interesse, in relazione all’applicazione della legge coranica, diventa la gestione del risparmio nella finanza islamica, con particolare riferimento alla gestione dei fondi azionari islamici, cioè all’attività dell’asset management islamico. I primi fondi comuni islamici sono apparsi sulla scena negli anni ‘80, ma soltanto di recente hanno suscitato l’attenzione del mondo accademico, legato alla finanza, per quattro ordini di ragioni: il primo: da poco, hanno assunto una dimensione quantitativa, tale da poter rappresentare un’asset class; il secondo: l’asset management islamico è piuttosto giovane; il terzo: le pratiche di gestione risultano poco trasparenti e la scarsità di dati disponibili non consente un’agevole analisi comparativa tra i portafogli; il quarto: la maggior parte dei fondi islamici sono gestiti da società, con sede in mercati diversi da quelli europei, con differenti regole di gestione e, quindi, con difficoltà di comparazione (Malesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait). In mancanza di una solida letteratura sul tema, posso qui trattare semplicemente gli aspetti più rilevanti del mercato dell’asset management islamico, sul piano qualitativo (gestionale) e quantitativo. Va premesso, quindi, che anche la gestione dei fondi azionari islamici è soggetta alle prescrizioni coraniche (i cinque pilastri), senza eccezioni, imputabili a qualche interpretazione soggettiva, applicabile, da paese a paese, a causa dell’appartenenza a scuole coraniche diverse. Il fondi di investimento islamici sono nati e si sono sviluppati, principalmente: sotto la spinta delle élite finanziarie musulmane, arricchitesi con i capitali delle estrazioni petrolifere, le quali non volevano più rivolgersi al mercato finanziario di Londra; per intercettare e mantenere in patria questi capitali; per corrispondere alla domanda della clientela islamica di poter investire i propri risparmi, in modo conforme alla Shari’ha, senza doversi spostare su piazze finanziarie estere. Su 930 miliardi di dollari, gestiti dalla finanza islamica, secondo i principi della Shari’ha, al 2010, una quota del 5,5% competeva alla gestione dei fondi comuni islamici, per un valore di 52 miliardi di dollari. Gli Islamic Funds erano, nel 2010, circa 700, così distribuiti per domicilio: Malesia 27% (180), Arabia Saudita 22% (174), Kuwait 12%, Emirati Arabi Uniti 7%, Indonesia 4%, Regno Unito 4%, Pakistan 4%, Sud Africa 3%, Bahrain 3%, Singapore 2% e Altri 12%. Prevalevano e prevalgono, tutt’ora, gli asset managers del Medio Oriente e dell’Africa. Per quanto riguarda la diversificazione di questi fondi, per asset class, gli investimenti azionari erano e sono i più popolari, seguiti dall’investimento a reddito fisso e dalle commodities, specificamente: Equities 40%, Fixed income 22%, Commodities 18%, Other 12%, Cash 10%, Real Estate 6%e Balanced 3%. Va precisato anche che i due terzi dei veicoli di investimento lanciati sul mercato, negli ultimi anni, sono stati prevalentemente destinati a clientela istituzionale e, quindi, pur essendo strutturati, come fondi comuni, non sono rivolti, nella maggior parte dei casi, agli investitori retail. Per tale ragione faticano a gestire masse di capitali tali da garantire il punto di break-even (almeno 100 milioni di dollari per fondo). Ma avranno bisogno, comunque, di consolidamento e di concentrazione, e, quindi, risultano destinati a potenziali di crescita molto elevati. In questa crescita, anche gli Islamic Funds dovranno attenersi ai seguenti precetti religiosi: il divieto di riba non consente di promettere un rendimento garantito ai sottoscrittori del fondo. Il rendimento dipenderà esclusivamente dall’andamento del fondo; il divieto di riba non consente di investire in titolo obbligazionari tradizionali, a tasso fisso; il divieto di riba non consente di investire in azioni privilegiate, quando il privilegio si riferisce ad un diritto di prelazione per gli azionisti, in sede di liquidazione della società e di distribuzione dei dividendi; l’investimento azionario è consentito, purché rispetti, in tutte le fasi, la conformità alle regole coraniche e le società emittente azioni, da includere nel portafoglio del fondo, devono essere “coerenti” con i fondamenti etico-religiosi islamici, per il tipo business trattato e per i ratios finanziari; l’attività di gestione del fondo deve essere costantemente monitorata e controllata dallo “Shari’ha Board”, il comitato di giurisperiti islamici, la cui importanza, come si può intuire, per la credibilità e la reputazione islamica del fondo, risulta superiore alle performances di gestione; la determinazione sulla “accettabilità” islamica dei titoli avviene, attraverso uno screening, collegato alla business industry e al rispetto di alcuni financial ratios; l’attività di investimento dei gestori del fondo può anche riguardare società che, parzialmente e marginalmente, hanno un’attività non lecita (haram); l’attività di investimento deve poter far leva anche sui processi di innovazione finanziaria, anche derivati, purché rispettosi dei divieti di riba, di qimar (scommessa), e di gharar (incertezza e rischio). I principali punti critici dell’asset management islamico riguardano la scarsa diversificazione dell’offerta (mancanza di sufficienti asset classes e prodotti, ristretti, agli inizi, solo ai depositi infruttiferi e agli investimenti immobiliari), l’assenza di un effettivo servizio di wealth management (a fronte della necessità di innovazione finanziaria nella gestione dei rischi), l’eccessiva frammentazione dell’industria (mancanza di una effettiva partecipazione al mercato retail) e il problema della composizione degli Shari’ha Board (diversità di vedute tra le diverse scuole coraniche e potenziali conflitti di interesse). Affinché, quindi, l’asset management islamico possa arrivare al grande pubblico, diventa necessario superare, nel rispetto della legge coranica, almeno alcune delle enunciate criticità, a partire dalla costruzione condivisa di nuovi strumenti finanziari, senza che gli Shari’ha Board possano, per motivi estranei al rispetto dei precetti religiosi, influenzare la concorrenza tra gli operatori del risparmio, gestito dagli Islamic Funds.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *