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La famiglia come fondamento dell’eticità

Origine e superamento dell’unione affettiva
nella filosofia di Hegel

 

 

 

 

 

Il concetto di famiglia occupa un posto fondamentale nel pensiero politico e filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in particolare all’interno della sua opera Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Per comprendere appieno il ruolo che la famiglia svolge nel sistema hegeliano, bisogna situarla all’interno della sua teoria dell’eticità (Sittlichkeit), cioè la dimensione in cui la libertà individuale non è più astratta o meramente soggettiva, ma si realizza concretamente all’interno delle istituzioni sociali e politiche. Hegel distingue tre momenti fondamentali della vita etica: la famiglia, la società civile e lo Stato. Questa tripartizione non è una semplice classificazione, ma rappresenta lo sviluppo dialettico della libertà. La famiglia è il primo momento, quello immediato, in cui l’individuo rinuncia alla propria autonomia isolata e si lega ad altri in un’unità affettiva e sostanziale. La famiglia non è fondata sul contratto o sull’utile individuale, quanto su un’unione sostanziale in cui la volontà individuale si integra in un tutto più grande.
Per Hegel, la famiglia è una comunità organica basata sull’amore, che è definito come il sentire che la propria autocoscienza non è più autonoma, ma unita a un’altra. Questo amore, però, non è solo sentimento o inclinazione naturale: ha un valore razionale ed etico. È il primo momento in cui l’individuo sperimenta una forma concreta di libertà, ossia libertà come appartenenza a un ordine comune.
Il matrimonio è il punto di partenza della famiglia e, per Hegel, rappresenta un atto di profonda trasformazione della soggettività. A differenza delle visioni contrattualistiche (come quella di Kant o degli illuministi), Hegel rifiuta l’idea che il matrimonio sia solo un patto tra individui. Per lui, è una unità sostanziale della volontà che si costituisce attraverso un atto libero, ma che va oltre l’individualismo per fondare una comunità etica. Il matrimonio ha tre dimensioni principali: affettiva (l’amore come base dell’unione), giuridica (il matrimonio come istituzione riconosciuta pubblicamente) ed etica (la volontà comune che si realizza nel tempo come vita familiare). Questo passaggio dalla soggettività alla comunità è ciò che rende il matrimonio un atto propriamente etico: l’individuo, sposandosi, si colloca volontariamente all’interno di un ordine razionale che lo supera e lo sostiene.
All’interno della famiglia, Hegel individua anche un’organizzazione economica distinta da quella della società civile. La famiglia possiede beni in comune la cui gestione è orientata non al profitto individuale ma al benessere dell’unità familiare. La logica del bisogno individuale, che dominerà nella società civile, qui è ancora subordinata alla logica della solidarietà e della reciprocità. La gestione comune dei beni rafforza il carattere etico della famiglia: non si tratta di somma di interessi, ma di una volontà collettiva che agisce per il bene di tutti i membri.

I figli sono il prodotto dell’unione tra i coniugi e anche la ragione per cui la famiglia si apre al futuro. Hegel attribuisce grande importanza all’educazione (Erziehung), intesa come il processo attraverso cui i figli vengono preparati a diventare individui autonomi, capaci di inserirsi nella società civile e poi nello Stato. Educare significa guidare i figli verso l’autonomia: farli passare dallo stato naturale a quello razionale. Tuttavia, proprio questo passaggio segna il limite intrinseco della famiglia. Una volta compiuto il proprio ruolo formativo, la famiglia perde la sua coesione originaria: i figli crescono, diventano individui indipendenti e si distaccano per fondare nuove famiglie o per inserirsi nella vita sociale e politica. Hegel legge questo processo in chiave dialettica: la famiglia è un momento necessario, ma transitorio. È il primo livello della realizzazione della libertà, non quello definitivo. Dopo aver vissuto l’unità immediata della famiglia, l’individuo deve confrontarsi con la società civile, in cui emergono i bisogni, i conflitti e l’individualismo. Infine, si giugne allo Stato, dove la libertà si compie pienamente nell’universalità della legge e nella razionalità dell’ordine politico.
Quindi, la famiglia, per quanto importante, non basta. La sua dissoluzione – nel senso del superamento – è parte del cammino della libertà. Solo nello Stato la libertà si realizza in forma compiuta, come partecipazione consapevole all’etico universale.
Il pensiero di Hegel sulla famiglia, quindi, unisce affetto, diritto e razionalità in un’unica visione organica. La famiglia è molto più di un’istituzione privata: è il primo luogo in cui l’individuo esce dall’astrattezza del sé per entrare in una dimensione comunitaria, dove l’amore si traduce in responsabilità, educazione, proprietà condivisa e proiezione verso il futuro. Eppure, proprio perché è un momento immediato e naturale dell’eticità, la famiglia deve essere superata per permettere alla libertà di compiersi pienamente. La sua importanza, dunque, non sta nell’essere il fine ultimo, ma nel costituire le fondamenta necessarie su cui costruire l’edificio della vita etica e politica.

 

 

 

 

 

Mare Clausum

La rivoluzione inglese del diritto marittimo

 

 

 

 

Mare Clausum seu de dominio maris, pubblicato nel 1635, è uno dei testi più significativi nella storia del diritto internazionale. Scritto dal giurista inglese John Selden, costituisce una presa di posizione netta e articolata contro l’idea, allora dominante in ambito olandese, del mare liberum – ossia del mare come spazio aperto e non soggetto a sovranità statale. Selden rispose direttamente a Hugo Grozio, autore del celebre Mare Liberum (1609), che sosteneva la libertà di navigazione e il diritto di accesso illimitato ai mari per fini commerciali, principi alla base dell’espansione navale e commerciale dei Paesi Bassi.
La stesura del Mare Clausum si colloca in un contesto politico molto preciso. Nei primi decenni del Seicento, l’Inghilterra cercava di affermarsi come potenza marittima e commerciale, in competizione diretta con l’Olanda e la Spagna. Re Carlo I, desideroso di rafforzare il controllo inglese sui mari circostanti e giustificare il diritto a esigere tributi da navi straniere, incaricò Selden di redigere un’opera giuridica che legittimasse queste ambizioni. Sebbene completato già nel 1618, il trattato fu pubblicato ufficialmente solo diciassette anni dopo, nel 1635, in seguito a una lunga fase di censura e approvazione da parte del Consiglio del Re, a causa della sua potenziale carica polemica e diplomatica.
L’opera si articola in due libri distinti. Il primo, a carattere prevalentemente storico, è un ampio excursus sulle pratiche del passato, vòlto a dimostrare come il dominio sui mari non fosse affatto un concetto nuovo o innaturale. Selden attinse a fonti romane, greche, medievali e rinascimentali, per documentare come numerosi Stati e poteri – dall’Impero romano alla Repubblica di Venezia, dalla Lega Anseatica al regno d’Inghilterra – avessero esercitato un controllo effettivo e riconosciuto su porzioni di mare. La sua tesi è che il mare, come la terra, può essere soggetto a possesso, giurisdizione e amministrazione statale. Non esiste alcun principio naturale, religioso o giuridico che imponga al mare uno statuto di libertà assoluta e permanente. Nel secondo libro, di taglio più tecnico e giuridico, Selden entrò nel merito della questione teorica. Contestò l’assunto di Grozio secondo cui il mare, per sua natura, sarebbe res nullius, cioè non appropriabile. Secondo Selden, tale principio non ha fondamento nel diritto naturale, né nella legge divina, né nella prassi delle nazioni. Anzi, la consuetudine internazionale, o jus gentium, mostra chiaramente come gli Stati abbiano da sempre rivendicato e fatto valere diritti sui mari adiacenti alle loro coste. L’argomentazione di Selden si fondava su un’interpretazione pragmatica e realistica del diritto: la sovranità non è un ideale astratto, ma il risultato della capacità effettiva di uno Stato di esercitare potere e di farlo riconoscere. Se uno Stato è in grado di controllare uno spazio marittimo, amministrarlo e difenderlo, allora ha anche il diritto giuridico di rivendicarlo.

Questa visione si inserisce in una più ampia concezione dello Stato moderno, in cui la sovranità non si ferma alle coste, ma si estende verso il mare, in proporzione alla capacità dello Stato di esercitare la propria autorità. Per l’Inghilterra del Seicento, ciò significava giustificare non solo il diritto alla pesca nelle acque del Mare del Nord e del Canale della Manica, ma anche il diritto di imporre limiti alla navigazione e di esigere il cosiddetto “saluto alla bandiera” da parte delle navi straniere che transitavano in quelle acque.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Selden non negò completamente la libertà di navigazione. Riconobbe che gli Stati, pur esercitando sovranità sul mare, non dovessero ostacolare arbitrariamente il passaggio pacifico di navi straniere, soprattutto per fini commerciali legittimi. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: deve convivere con i diritti sovrani degli Stati costieri, che hanno il potere di regolare, limitare o condizionare l’uso dei mari in base ai propri interessi.
Mare Clausum ebbe un impatto significativo, soprattutto in ambito britannico, dove fu utilizzato come fondamento teorico per rafforzare le pretese marittime dell’Inghilterra nei confronti di altre potenze. Anche se non riuscì a soppiantare del tutto l’influenza del Mare Liberum di Grozio – che continuò a essere la base ideale del diritto marittimo internazionale per oltre due secoli – l’opera di Selden pose le basi per una concezione più articolata e realistica del diritto del mare, in cui la sovranità statale e la libertà di navigazione convivono in un equilibrio spesso teso ma necessario.
Nel tempo, il dibattito tra “mare chiuso” e “mare libero” si è evoluto in un compromesso pratico: il riconoscimento della sovranità statale su una fascia marittima limitata, di solito corrispondente a una distanza dalla costa calcolata sulla base della portata dell’artiglieria dell’epoca (le famose “tre miglia marine”), e il mantenimento della libertà di navigazione oltre tale limite. Questo principio, nato da secoli di dispute teoriche e politiche, è confluito infine nella moderna Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che regola ancora oggi l’equilibrio tra diritti degli Stati costieri e interesse internazionale alla libera circolazione marittima.

 

 

 

 

La legge tra le spade

Ugo Grozio e la nascita del diritto internazionale

 

 

 

 

De iure belli ac pacis (Sul diritto della guerra e della pace), pubblicato nel 1625, è l’opera più celebre del giurista e filosofo olandese Ugo Grozio (Hugo de Groot). Questo trattato ha segnato un punto di svolta nella storia del pensiero giuridico e politico, ponendo le basi teoriche per il diritto internazionale moderno. In un’epoca segnata da guerre feroci, instabilità politica e conflitti religiosi – in particolare la Guerra dei Trent’anni – Grozio propose un sistema di norme giuridiche valide anche in tempo di guerra, cercando di umanizzare i conflitti e limitare la violenza tra Stati.
Grozio scriveva in un momento in cui l’Europa era lacerata da conflitti politici e religiosi che mettevano in discussione l’unità del diritto e dell’autorità. La frattura tra cattolici e protestanti, la crisi dell’autorità imperiale e l’affermazione degli Stati sovrani rendevano urgente la necessità di un ordine giuridico nuovo, capace di trascendere le divisioni confessionali e garantire una convivenza pacifica.
Inoltre, l’emergere del concetto di Stato moderno e il declino dell’autorità papale e imperiale spingevano i pensatori a interrogarsi su cosa potesse regolare i rapporti tra entità politiche indipendenti. Grozio rispose a questa domanda costruendo un sistema giuridico fondato sulla ragione naturale, ossia su princìpi che tutti gli uomini potessero riconoscere indipendentemente dalla religione o dalla cultura.
De iure belli ac pacis è diviso in tre libri. Nel Libro I – “Fondamenti del diritto naturale e del diritto delle genti”, Grozio principiò da una riflessione teorica sul diritto naturale: esiste un ordine di giustizia universale, comprensibile attraverso la ragione, che precede e fonda il diritto positivo (cioè il diritto creato dagli uomini). In una delle sue affermazioni più celebri, sostenne: “Ci sarebbe diritto anche se si concedesse – cosa che non si può fare senza empietà – che Dio non esista”. Con questa frase, Grozio affermò la piena autonomia del diritto naturale dalla religione: la legge morale non ha bisogno della rivelazione divina per essere valida. Questo è un passaggio cruciale verso una concezione laica e razionale del diritto. Inoltre, in questo libro, Grozio distinse tra ius naturale (diritto naturale) e ius gentium (diritto delle genti), cioè quell’insieme di norme che regolano i rapporti tra le nazioni. Nel Libro II – “Le cause giuste della guerra”, analizzò in quali casi una guerra potesse essere considerata giusta. La guerra, per essere legittima, deve avere uno scopo giuridicamente fondato: difesa da un’aggressione, punizione di un torto subito, recupero di un diritto violato. Grozio condannava le guerre di conquista e le guerre preventive non fondate su una minaccia reale. Per lui, la sovranità non giustifica automaticamente la guerra: anche i sovrani devono sottostare a regole. Questa è una netta presa di distanza dal realismo politico di autori come Machiavelli o Hobbes. Nel Libro III – “Il diritto nella guerra (ius in bello)” affrontò il comportamento lecito durante i conflitti. Anche quando una guerra è giusta, ci sono limiti da rispettare. Non tutto è permesso: devono essere tutelati i civili, i prigionieri e deve essere evitata la crudeltà gratuita. L’intento è chiaramente quello di “civilizzare” la guerra, ponendo limiti morali e giuridici alla violenza. In questo senso, anticipò molti dei princìpi che si sarebbero ritrovati nel diritto internazionale umanitario contemporaneo, come le Convenzioni di Ginevra.

L’impatto dell’opera di Grozio è stato duraturo. Il suo pensiero ha influenzato filosofi, giuristi e teorici della politica nei secoli successivi, da Pufendorf a Kant, da Locke a Vattel. La sua visione di un ordine giuridico internazionale fondato sulla ragione ha anticipato l’idea di una comunità delle nazioni regolata da norme condivise, che si sarebbe ritorvata nei progetti dell’Illuminismo e, più tardi, nelle istituzioni moderne come l’ONU o la Corte Internazionale di Giustizia.
Grozio è spesso definito il “padre del diritto internazionale” proprio perché ha posto le basi teoriche di un diritto che non si limita ai confini degli Stati, ma regola i rapporti tra di essi in nome di una razionalità giuridica superiore.
De iure belli ac pacis fu un tentativo coraggioso e innovativo di costruire un diritto comune in un’epoca di disordine. Grozio si rivolse alla ragione come fondamento della convivenza tra gli uomini e tra gli Stati, superando il particolarismo delle leggi nazionali e l’arbitrarietà del potere. In un mondo in cui la guerra sembrava inevitabile e spesso giustificata da pretesti religiosi o politici, Grozio ebbe l’ambizione – e la lucidità – di immaginare un sistema giuridico universale, in cui anche il conflitto fosse soggetto a regole. La sua lezione rimane attuale: in un’epoca globale segnata da nuove tensioni e minacce, il richiamo alla ragione e alla legge come strumenti per contenere la violenza e garantire la pace non ha perso forza.

 

 

 

 

 

Due trattati sul governo di John Locke

Vita, libertà e proprietà

 

 

 

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.
Locke scrive contro il decoro di un’Inghilterra che si dibatte tra monarchia assoluta e le prime scintille di ribellione repubblicana. I suoi scritti emergono non solo come risposta alla tirannia, ma come luce guida verso un ordine basato sul consenso e sul riconoscimento dei diritti imprescindibili dell’uomo. Filosoficamente, Locke sfida l’idea del diritto divino dei re, sostenendo, invece, che il potere politico derivi dal consenso dei governati, un concetto rivoluzionario che ribaltava le strutture di potere esistenti.
Nel primo trattato, Locke intraprende una critica serrata e meticolosa delle teorie di Robert Filmer, un araldo del diritto divino dei re. Con una penna tanto incisiva quanto lo scalpello sul marmo, il filosofo decostruisce le argomentazioni di Filmer, mostrando come la sua visione sia non solo infondata, ma pericolosa per la costruzione di una società equa e giusta. Ma è nel secondo trattato che il cuore pulsante delle idee lockiane trova piena espressione. Lì, egli dipinge il ritratto di un governo ideale, radicato nel consenso e nella tutela dei diritti naturali. Quelle pagine rappresentano un manifesto per l’umanità, un chiaro promemoria che il vero scopo del governo sia il benessere dei suoi cittadini.
Locke è fermamente radicato nella tradizione del diritto naturale, che sostiene l’esistenza di diritti universali intrinseci all’essere umano, indipendenti da qualsiasi ordinamento statale. Questi diritti includono la vita, la libertà e la proprietà. Locke argomenta che ogni individuo abbia il diritto di proteggere questi aspetti fondamentali della propria esistenza e che sia compito primario del governo non solo rispettarli, ma garantirli. Se un governo fallisce nel proteggere questi diritti o, peggio, si rende autore di loro violazioni, il popolo non solo ha il diritto, ma il dovere morale di cambiare o rovesciare tale governo. Questa idea rappresenta una rottura radicale con le teorie del diritto divino e pone le basi per la moderna concezione della resistenza civile e della sovranità popolare.
Nel secondo trattato, inoltre, Locke delinea la sua visione del governo civile, ente creato dalla volontà collettiva dei cittadini, che si impegnano reciprocamente a rispettare e promuovere leggi fondate sulla ragione. Questo governo ha il dovere di essere imparziale e di agire nell’interesse del popolo, proteggendo i diritti individuali e promuovendo il bene comune.
Locke introduce anche il concetto di separazione dei poteri, una novità rispetto alla concezione più monolitica del potere tipica del suo tempo, che sarà poi sistematizzata da Montesquieu. Propone una distinzione tra il potere legislativo, il più importante per garantire leggi equanimi, e il potere esecutivo, responsabile dell’attuazione delle leggi. Questa distinzione mira a prevenire l’abuso di potere e a mantenere un equilibrio che protegga i diritti degli individui. Il governo, in questa visione, è limitato dalle leggi che esso stesso crea, un concetto rivoluzionario che anticipa le moderne democrazie costituzionali.

Uno degli aspetti più innovativi e influenti del pensiero di Locke riguarda la sua teoria della proprietà. Egli afferma che la proprietà nasca dal lavoro: utilizzando le proprie capacità e il proprio lavoro per trasformare le risorse naturali in beni utili, l’uomo acquisisce un diritto su di essi. Questa visione mette in luce il legame indissolubile tra libertà individuale e possesso, un concetto che ha profonde implicazioni politiche ed economiche, promuovendo l’idea di un mercato basato sui meriti individuali e sulla libertà.
Locke è stato spesso considerato quale strenuo sostenitore del contrattualismo, teoria che postula l’esistenza di un “contratto sociale” tra il governo e i governati. Questo contratto non è un accordo esplicito, ma un’intesa tacita secondo cui gli individui cedono una parte della loro libertà in cambio di protezione e ordine sociale. La legittimità di un governo, per Locke, dipende dalla sua capacità di salvaguardare i diritti fondamentali degli individui – come già accennato, la vita, la libertà e la proprietà – e dal consenso continuo dei governati. Al centro della filosofia di Locke, infatti, è la nozione dello stato di natura, un concetto filosofico in cui gli uomini vivono liberi e uguali, privi di un’autorità sovrana. Contrariamente a Thomas Hobbes, che descriveva lo stato di natura come una “guerra di tutti contro tutti”, Locke vede in esso una condizione di relativa pace e uguaglianza. Il passaggio dallo stato di natura al governo civile è motivato dalla necessità di proteggere i diritti individuali e di risolvere i conflitti che inevitabilmente emergono.
Locke non scrive in un vuoto teoretico, ma nel contesto della Gloriosa Rivoluzione del 1688 in Inghilterra, che vide l’abdicazione di Giacomo II e l’ascesa di Guglielmo d’Orange. Le sue teorie, quindi, non solo riflettevano le aspirazioni e le tensioni del suo tempo, ma offrivano anche una giustificazione filosofica per il cambiamento di regime, sostenendo il diritto del popolo a ribellarsi contro un sovrano tirannico che viola i diritti naturali.
La risonanza delle teorie lockiane non è relegata alle pagine di un libro o ai confini di un’epoca. Essa si estende attraverso i secoli, influenzando documenti fondamentali come la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, e le costituzioni di governi democratici in tutto il mondo. Locke non solo ha scritto di governo, ha fornito le fondamenta per una nuova alba della civiltà occidentale, un’era dove il governo esiste per servire il popolo, non per dominarlo.
Due trattati sul governo è un’opera che continua a illuminare il cammino verso la libertà e la giustizia. Locke, con la sua visione penetrante, rimane un faro di saggezza nel tumultuoso mare delle teorie politiche.

 

 

 

A Brief History of Western Political Thought

New Edition, 2024

 

 

 

This handbook traces the history of Western political thought, from its origins in ancient Greece to contemporary political thinkers. Author exposes the main political theories occurred over time, drawing them directly from the works of philosophers and political scientists. A useful introductory tool to the study of political thought.

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Jean-Jacques Rousseau e l’armonia perduta:
il contratto sociale per una nuova libertà

 

 

 

La politica, per Jean-Jacques Rousseau, è molto più di una fredda architettura di leggi e poteri: è il fragile filo che lega l’uomo alla sua libertà primigenia, un ritorno alle radici della condizione umana prima che la corruzione della società ne oscurasse la natura. In un mondo disgregato dagli egoismi individuali e dalle disuguaglianze, Rousseau immagina un “contratto sociale” come un patto sacro che ridà all’uomo quella libertà che egli stesso ha perduto, vivendo in una società ingiusta. Il contrattualismo di Rousseau si distingue nettamente da quello dei filosofi che lo precedono, come Hobbes e Locke: per lui, l’uomo, nello stato di natura, non è né belva né predatore, ma un essere libero e profondamente buono, che solo la società ha incatenato con le sue convenzioni artificiali e i suoi desideri egoistici. Il “contratto sociale” non deve, dunque, difendere le disuguaglianze esistenti, ma rovesciarle, creando una nuova comunità di uguali, dove la “volontà generale” diventa la vera legge sovrana.
In questo patto, Rousseau vede la possibilità di una politica etica e autentica, dove ogni individuo rinuncia al proprio interesse egoistico per fondersi in una volontà collettiva che non rappresenta la somma degli interessi particolari, ma il bene comune. La volontà generale, quasi come una forza invisibile e trascendente, esprime la più alta aspirazione umana: quella di una società giusta in cui ciascuno sia libero nella misura in cui tutti lo sono. Ecco, allora, che la politica si fa sogno di armonia e purezza, che supera la lotta dei singoli, un luogo ideale in cui l’uomo riscopre la sua vera essenza. È in questa dimensione che si trova il cuore del contrattualismo rousseauiano, un invito a riscrivere il patto sociale, non come vincolo di oppressione, ma come riscoperta della nostra comune umanità, nel segno di una libertà condivisa e di una giustizia universale.

 

 

 

 

 

Il giardino della Libertà:
il contrattualismo di John Locke tra Ragione e Giustizia

 

 

 

La filosofia politica di John Locke fiorisce come un giardino filosofico, dove la libertà e la ragione crescono fianco a fianco, alimentate dal principio inviolabile del diritto naturale. In questo spazio di riflessione e giustizia ogni individuo è detentore di una sovranità innata, inalienabile, che precede qualunque autorità statale. L’uomo nasce libero e uguale, con un diritto originario alla vita, alla libertà e alla proprietà. Tali diritti non sono concessi da un sovrano, ma emergono naturalmente dalla condizione umana stessa, come un fiume che scorre dalla sorgente della ragione.
Il contratto sociale, secondo Locke, non è un patto di sottomissione, ma un accordo razionale che gli individui stipulano per proteggere i propri diritti e assicurarsi una convivenza ordinata. È il consenso della comunità a dare vita al governo e non l’arbitrio del potere assoluto. Il governo esiste solo per servire il popolo e il suo potere è legittimato dalla fiducia e dal consenso dei governati. Quando questo contratto viene tradito – allorché il governo abusa della sua autorità o viola i diritti fondamentali – il popolo ha non solo il diritto, ma il dovere di revocare il potere, di ribellarsi e ricostruire un ordine che sia nuovamente fondato sulla giustizia.
Il contrattualismo di Locke risuona come una sinfonia di libertà, dove il ruolo dello Stato non è quello di dominare, ma di custodire e proteggere. L’autorità è sempre limitata e condizionata dalla legge naturale e il contratto che lega i cittadini allo Stato è una promessa reciproca di rispetto, diritti e dignità. In questa visione, lo Stato non è una forza opprimente, ma uno scudo, un custode che protegge i fiori della libertà e della proprietà dai venti sferzanti della tirannia.
Così, la filosofia politica di Locke diventa un’ode alla libertà, un inno all’autodeterminazione, e il contratto sociale si rivela non come catena che vincola, ma quale filo invisibile che unisce gli individui in una danza armoniosa di giustizia e partecipazione, sempre pronti a difendere, con la forza della ragione, quel giardino prezioso che è la propria libertà.

 

 

 

 

L’immutabile ordine del Cielo: Filmer e il diritto divino dei re

 

 

 

Nell’opera Patriarcha or the natural power of kings, Robert Filmer tesse una trama di idee che si stagliano contro il sorgere delle moderne concezioni di democrazia e sovranità popolare. Non si limita a contestare le teorie contrattualistiche di pensatori come Hobbes o Locke; rivendica un’autorità che trascende il volere umano, radicata non nel consenso, ma nel diritto divino e naturale, immutabile come il firmamento. Il suo argomentare è intriso di riferimenti sacri: il potere monarchico affonda le sue radici nel terreno biblico, germogliando dall’archetipo di Adamo, primo patriarca e sovrano per decreto divino. Così, ogni re non è solo un governante tra gli uomini, ma il legittimo erede di una linea sacra, un successore naturale del Primo Uomo, investito di un potere che non ammette contesa, perché sancito dall’Altissimo stesso. Filmer, così, si erge a implacabile difensore del diritto divino dei re, raffigurando la monarchia come una realtà non solo giusta, ma intangibile. Qualsiasi tentativo di resistenza diventa un atto di ribellione e, addirittura, un’offesa all’ordine divino, un’eresia contro il volere celeste. Patriarcha si trasforma in un manifesto contro il vento impetuoso del cambiamento, contro l’ideologia nascente del governo limitato (nel potere) e della separazione dei poteri. Filmer invoca un ritorno alle radici, fornendo una visione che lega la legittimità politica a un passato venerabile, dove il re non è soltanto un sovrano ma il custode dell’ordine divino sulla Terra, una figura che regge il destino dei popoli con mano ferma, sotto lo sguardo benevolo e inesorabile del cielo.

 

 

 

 

De Cive di Thomas Hobbes

Stato di natura, stato civile, contratto sociale, “Leviatano”

 

 

 

De Cive (Il Cittadino), pubblicato originariamente in latino, nel 1642 e, successivamente, in inglese, nel 1651, si colloca cronologicamente tra le due grandi opere di Thomas Hobbes, Leviatano (1651) e De Corpore (Il Corpo, 1655). Il contesto storico di De Cive è cruciale per comprenderne le tematiche. Hobbes scrive durante un periodo di instabilità in Inghilterra, caratterizzato dalla guerra civile (1642-1651). Il conflitto tra la monarchia di Carlo I e il Parlamento costituisce un retroscena di caos e incertezza, che influenza profondamente il pensiero di Hobbes. La sua speculazione filosofica è una risposta diretta al disordine e alla paura di anarchia che percepisce attorno a sé, cercando di trovare soluzioni teoriche per la pace e la stabilità sociale.
L’Autore sviluppa in quest’opera una visione del mondo radicalmente nuova e meccanicistica. L’uomo è visto come un corpo in movimento, guidato da appetiti e avversioni, le cui interazioni determinano la struttura della società. Nel trattare gli aspetti antropologici, Hobbes dipinge un ritratto dell’uomo mosso primariamente dall’istinto di autoconservazione. Questa concezione pessimistica dell’essere umano, essenzialmente egoista e trasportato dal desiderio di potere, è fondamentale per comprendere il suo appello a un’autorità assoluta.
Il filosofo introduce il concetto di stato di natura, in cui gli uomini sono liberi e uguali. Tale libertà, però, conduce inevitabilmente al conflitto. Da qui, l’esigenza di un potere sovrano che imponga l’ordine e garantisca la pace, attraverso il contratto sociale: gli individui cedono i loro diritti al sovrano in cambio di protezione, un’idea che avrebbe influenzato profondamente il pensiero politico successivo.
Hobbes approfondisce in modo significativo la distinzione tra lo stato di natura e lo stato civile, concetti fondamentali per la comprensione del suo pensiero politico e filosofico. Questi servono a fondare la sua rappresentazione del contratto sociale e a delineare la transizione necessaria dalla natura alla società, per garantire sicurezza e ordine civile.
Secondo Hobbes, lo stato di natura è una condizione ipotetica, in cui gli esseri umani vivono senza una struttura politico-legale superiore che regoli le loro interazioni. In De Cive, così come nel più celebre Leviatano, il filosofo descrive lo stato di natura con la famosa frase homo homini lupus (l’uomo è lupo per l’uomo). Non vi esistono leggi oltre ai desideri e alle paure individuali; è un ambiente in cui vigono il sospetto perpetuo e la paura della morte violenta. Tutti gli uomini sono uguali, nel senso che chiunque può uccidere chiunque altro, sia per proteggersi sia per prevenire potenziali danni. Di conseguenza, lo stato di natura è caratterizzato da una guerra di tutti contro tutti (bellum omnium contra omnes), la vita è “solitaria, povera, brutale, brutta e breve”, come scriverà poi in Leviatano.


La transizione dallo stato di natura allo stato civile avviene mediante il contratto sociale, un’idea che Hobbes sviluppa per spiegare come gli individui possano uscire dallo stato di natura. Sostiene, infatti, che questi, mossi dalla razionale paura della morte violenta e dal desiderio di una vita più sicura e produttiva, decidano di istituire un’autorità sovrana a cui cedere il proprio diritto naturale di governarsi autonomamente. Questo sovrano, o “Leviatano”, è autorizzato a detenere il potere assoluto per imporre l’ordine; non è parte del contratto sociale e, quindi, non è soggetto alle leggi che impone. La sua autorità deriva dalla consapevolezza collettiva che senza un tale potere la società regredirebbe allo stato di natura. Gli individui accettano di vivere sotto un’autorità assoluta per evitare il caos e la violenza che altrimenti prevarrebbero.
La contrapposizione tra stato di natura e stato civile ha profonde implicazioni filosofiche e politiche. Hobbes sfida le nozioni precedenti di società governata dalla morale o dal diritto naturale, sostituendo questo modello con la necessità di un potere sovrano e indiscutibile per mantenere l’ordine. La visione hobbesiana del contratto sociale ha influenzato profondamente la teoria politica moderna, anticipando questioni di consenso, diritti individuali e natura del potere politico. La sua analisi rimane pertinente per le discussioni contemporanee sui fondamenti della legittimità del governo e sui diritti degli individui rispetto al potere statale. La dicotomia tra stato di natura e stato civile, in definitiva, costituisce anche una riflessione profonda sulla condizione umana e sulla società.
In De Cive, Hobbes articola una visione del mondo e una filosofia politica che riflettono le sue profonde preoccupazioni riguardo alla natura umana e alla necessità di ordine. In un’epoca di grandi turbamenti propone una soluzione radicale al problema della coesistenza umana, ponendo le basi per la moderna teoria politica. L’opera, quindi, non solo riflette il tumulto del suo tempo, ma offre anche spunti di riflessione ancora attuali sulla natura del potere e sulla condizione umana.

 

 

 

 

State, sovereignty, law and economics
in the era of globalization

 

 

 

Taken from my lectures as a Teaching Fellow in International Law, these reflections highlight how State sovereignty and International Law are profoundly influenced by globalization, economic integration and digital technologies, raising fundamental questions about global governance, State autonomy and the adaptation of legal structures to new economic and technological realities.

 

Part VIII

To conclude

 

Globalization and technological advancement have stripped States of significant portions of sovereignty, undermining their ability to independently exercise legislative power, a fundamental aspect in tax regulation. Cyberspace eradicates physical barriers, making borders permeable and creating spaces unregulated by any State authority, floating between the territorial realities defined by countries. This gives rise to de-territorialised digital environments, characterized by a widespread lack of physical tax identity and the virtualization of tax bases, escaping traditional tax logic. In this context, profits generated beyond national borders become nearly unreachable for State taxes. Thus, the internet is configured as a lawless territory, where State sovereignty seems to lose its grip, leaving room for a new order to be built. While the State attempts to maintain control over the remnants of sovereignty eroded by the digital, projecting them onto static taxpayers, mobile incomes, and capitals benefit from the elimination of geographical distances thanks to technology, moving silently and without leaving tangible traces.
The advent of the internet has posed new challenges to State taxation, pushing towards an adaptation of sovereignty principles to the dynamics of e-commerce. Internationally, efforts have been made to create a uniform legal framework that balances the fiscal needs of States with the development of digital commerce, through international cooperation and the renegotiation of traditional tax principles.
The issue of regulating the web legally calls for a radical change in perspective, rising above the earthly and traditional conceptions of law and its violation. Globalization challenges the linearity of legal thought, inviting a vertical reflection that can accommodate the complexities of the digital world. In this scenario, the law takes on a new dimension, seeking to give shape and limits to transgression, distinguishing itself from a purely moral approach and trying to establish a balance between the fluidity of digital relations and the need for a legal order that can regulate them effectively.